REGOLAMENTO DI ISTITUTO

 

INTRODUZIONE

La scuola si offre come spazio sociale comunitario all’interno del quale si svolgono attività orientate allo sviluppo della consapevolezza civica e alla formazione culturale. In essa “ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio” /art. 1, comma 2, D.P.R. 24.6.98 n. 249).

“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale” (comma 4)

 

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

 

CAPITOLO I: Diritti

ART. 1 Lo studente ha diritto a un trattamento che rispetti sempre e comunque:

a) la sua dignità di persona e di ruolo;

b) la sua identità sociale, culturale e politica;

c) la sua libertà di pensiero;

d) la sua vita privata.

In particolare, ha diritto a essere tutelato dalle molestie, comportamenti aggressivi, e da tutte le manifestazioni che si caratterizzino per l’espressione o la condivisione di modelli di comportamento violento.

ART. 2 Lo studente ha diritto:

a) a un orario scolastico organizzato sulla base prioritaria delle esigenze didattiche e formative;

b) all’offerta di un’attività didattica significativa anche in assenza del Docente titolare;

c) all’attivazione da parte della scuola di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ART. 3 Lo studente ha diritto di partecipare a tutti i lavori che, nell’ambito del suo ruolo e delle sue competenze, riguardino la programmazione didattica e i Regolamenti dell’Istituto.

ART: 4 Lo studente ha diritto nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19:

a) a sostare negli spazi esterni antistanti l’edificio scolastico, nell’atrio e negli spazi comuni solo durante l’orario scolastico;

b) a usufruire di spazi idonei allo svolgimento di attività o iniziative promosse da associazioni studentesche d’istituto, o gruppi di studenti, concordate e autorizzate, per esercitare l’opportunità di esprimere il proprio punto di vista, anche critico, secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto, dal Patto di Corresponsabilità integrato, dal Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi personali a scuola;

b) a utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola per attività connesse alla finalità della scuola stessa, anche in orario extrascolastico, secondo le procedure previste dal regolamento interno, per attività promosse anche su iniziativa studentesca, alla presenza di un docente responsabile.

ART. 5 Lo studente ha diritto a utilizzare spazi o bacheche appositamente allestiti per comunicazioni fra gli studenti, nel limite del rispetto dovuto alle persone e alla loro privacy.

ART. 6 Lo studente ha diritto di essere ascoltato in tutte le circostanze dove sia in dubbio la regolarità e la responsabilità del suo comportamento.

ART.7 Lo studente ha diritto alla riservatezza su qualsiasi informazione che riguardi la sua vita privata, e all’applicazione integrale della legge che lo tutela.

ART. 8 Lo studente ha diritto a valutazioni eque e trasparenti della sua attività scolastica, inserite e svolte in una programmazione organica, secondo modalità e scadenze prevedibili.

In particolare, ha diritto:

a) a una valutazione complessiva ottenuta da più verifiche singole;

b) a una valutazione sollecita delle prove scritte, nell’arco massimo di due settimane scolastiche;

c) a verifiche e valutazioni condotte con criteri e procedure trasparenti, in grado di dar luogo a un giudizio obiettivo e contestualmente comunicato;

d) a verifiche scritte non eccedenti le due nell’ambito dello stesso giorno, e le quattro all’interno della settimana scolastica;

e) a ottenere copia delle informazioni riguardanti il suo andamento scolastico, comprese le prove scritte e le domande formulate nell’ambito delle verifiche scritte (su richiesta);

f) a giustificare il proprio mancato impegno di studio, in occasione di verifiche orali disciplinari almeno una volta a quadrimestre e comunque non nelle due settimane precedenti ogni scrutinio. La richiesta di giustificazione dovrà essere presentata all’inizio della lezione.

ART. 9 Lo studente ha diritto di avvalersi di aiuti dai docenti e dai compagni per realizzare il recupero di eventuali difficoltà scolastiche o raggiungere i livelli di eccellenza, nell’ambito di attività programmate.

In particolare, ha diritto:

a) a partecipare ad attività di insegnamento supplementare, anche individuale, sia per il recupero delle difficoltà, sia per coltivare attitudini e interessi personali, sia per raggiungere risultati scolasticamente migliori;

b) a partecipare a progetti culturali promossi e organizzati dagli organismi della scuola;

c) a beneficiare di n. 2 pause giornaliere della durata ciascuna di 10 minuti da svolgersi nell’aula della classe di appartenenza, dalle 9:50 alle 10:00 e dalle 11.50 alle 12:00, sempre nel rispetto del Regolamento. Il consumo dei prodotti offerti dal bar interno alla scuola sarà preceduto dalla compilazione, a inizio giornata scolastica, di una lista consegnata al personale del bar, unitamente al corrispettivo dovuto.

ART. 10 Lo studente ha il diritto di comunicare periodicamente al Consiglio di Classe, anche tramite delegati o i genitori, eventuali difficoltà e problemi personali che ostacolino la sua attività scolastica.

ART. 11 Lo studente ha diritto alla conoscenza delle norme di sicurezza e a esercitazioni sui principali comportamenti a essa collegati.

 

CAPITOLO II: Doveri

ART. 12 Lo studente ha il dovere di assumere un comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle attività e del ruolo di tutti gli operatori scolastici e degli altri studenti.

In particolare, in quanto parte attiva della comunità scolastica:

a) rapporta le proprie esigenze individuali con le finalità educative generali, che conosce, condivide e collabora a definire;

b) evita ogni aggressività verbale o fisica nei rapporti interpersonali;

c) non assume un linguaggio o atteggiamenti che esprimono pregiudizi razziali, sessuali, socio-culturali, comunque consapevolmente ispirati al disprezzo della diversità;

d) non ostacola lo svolgimento delle attività didattiche; durante il cambio dell’ora, rimane all’interno della propria aula al fine di non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi;

e) si impegna a rispettare il divieto tassativo di utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le lezioni, se non per finalità didattiche, su invito del docente presente in classe; solo in casi di estrema necessità ed urgenza, il docente potrà eventualmente autorizzare lo studente all’uso del cellulare per comunicare con i propri familiari;

f) si impegna a non diffondere filmati, immagini e foto sul web, se non con il consenso delle persone riprese;

g) assume, tra i valori fondanti della relazione scolastica, la lealtà verso gli altri e se stesso, anche attraverso il rifiuto di comportamenti conniventi od omertosi;

h) è tenuto a rispettare e far rispettare le norme della corretta convivenza, anche evidenziando abusi e comportamenti irregolari di tutti i soggetti scolastici, con la massima trasparenza, senza ricorrere a delazioni calunniose e anonime, al fine di evitare che gli effetti di tali abusi ricadano su persone non responsabili.

ART. 13 Lo studente è corresponsabile del buon uso degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature della scuola.

Collabora attivamente a rendere confortevoli e accoglienti i luoghi dove si studia e si lavora.

Assume e fa assumere un atteggiamento rispettoso dell’ambiente fisico, interno ed esterno, della scuola, degli oggetti e dei beni di cui essa dispone.

E’autorizzato ad accedere uno alla volta al bagno. Sarà cura del collaboratore scolastico addetto al piano, provvedere a che gli alunni si rechino al bagno uno per volta, mantengano la distanza di un metro tra loro, evitino assembramenti ed indossino correttamente la mascherina.

In particolare, lo studente si fa carico personale:

a) di usare le strutture igienico-sanitarie in modo appropriato;

b) di non deturpare o danneggiare muri, suppellettili, nonché effetti personali;

c) di lasciare gli ambienti in condizioni funzionali al proseguimento delle attività;

d) di non compiere vandalismi;

e) di custodire il mobilio o la strumentazione a lui personalmente affidati per le attività, controllandone ogni volta, prima e dopo l’uso, lo stato funzionale;

f) di segnalare tempestivamente le anomalie che riscontra nell’igiene, nello stato e nel funzionamento degli ambienti e degli oggetti che usa.

Lo studente ha il dovere di risarcire i danni, anche involontari, da lui stesso arrecati alle persone, agli arredi, alle attrezzature e agli spazi, o di concorrere a forme di risarcimento collettivo nel caso di danni provocati da gruppi o studenti non identificati. In ogni caso, il risarcimento è un dovere, non una sanzione, e non ha mai un carattere punitivo.

ART. 14 Lo studente ha il dovere di:

a) frequentare regolarmente le lezioni; è puntuale ed assiduo e si assenta solo per gravi ragioni, per le quali informa la scuola; esse non costituiscono un motivo di attenuazione del suo impegno scolastico complessivo;

b) partecipare alle attività scolastiche con il materiale didattico e un abbigliamento funzionali al loro svolgimento, vestendosi in modo appropriato e rispettoso di tutte le componenti dell’istituzione.

c) rispettare tutte le norme comportamentali imposte dalla situazione di emergenza sanitaria di cui all’Integrazione del Patto di Corresponsabilità per l’anno scolastico 2020/2021 e al Regolamento per l’utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola (BYOD a.s. 2020/2021)

ART. 15 Lo studente ha il dovere di sottoporre la propria attività scolastica ad un numero di verifiche adeguato agli argomenti svolti in ciascuna disciplina, rispettando gli impegni presi nello studio senza sottrarsi alle scadenze fissate per le verifiche.

In particolare ha il dovere di tenere informati i genitori su tutto ciò che concerne il suo andamento scolastico.

ART. 16 Lo studente ha il dovere di partecipare a tutte le attività di esercitazione alla sicurezza. In particolare:

a) evita di ostruire o tenere occupate le uscite e le scale di sicurezza, nemmeno per breve tempo, o di utilizzare impropriamente le attrezzature per essa predisposte;

b) nell’uso delle suppellettili, degli strumenti, degli spazi e dei servizi, ha l’obbligo di attenersi alle norme di sicurezza, anche al di fuori dell’orario delle lezioni;

c) è responsabile o corresponsabile di tutti i danni che possano derivargli a causa di un abbigliamento, di un’attrezzatura personale o di un comportamento non idonei ai luoghi e alle attività scolastiche, soprattutto nelle palestre e nelle aule speciali

 

PARTE II

CODICE DISCIPLINARE

 

A. SANZIONI: Condizioni generali

ART. 17 Ogni sanzione che riguardi lo studente è, ai sensi del D.P.R. 249/98 e successive modifiche ed integrazioni:

a) pubblica ed erogata in modo trasparente dagli Organismi della scuola;

b) non punitiva, vendicativa o ritorsiva sul piano della valutazione scolastica, o censoria in merito a opinioni correttamente espresse;

c) temporanea ed erogata entro un termine massimo di trenta giorni dall’avvenuta contestazione;

d) eventualmente convertibile in attività a favore della comunità scolastica;

e) riparatoria del danno, anche quando il danno coinvolga la persona che ha commesso l’infrazione;

f) graduata in rapporto:

• alla gravità dell’infrazione;

• all’eventuale recidività dell’infrazione stessa, intesa come ripetizione della stessa violazione già sanzionata nello stesso anno scolastico;

• alla cumulazione di violazioni diverse, già sanzionate nel corso dell’anno.

ART. 18 La responsabilità disciplinare è individuale, anche nel caso di mancanze collettive. Lo studente maggiorenne è penalmente responsabile, la responsabilità del minorenne è commisurata anche alle responsabilità della sorveglianza dei docenti e del personale scolastico, e alla responsabilità educativa dei genitori.

ART. 19 In caso di atti o comportamenti che violino il codice penale, il dirigente scolastico informa immediatamente la famiglia e le autorità competenti.

ART. 20 Per ogni contestazione o grado di ricorso lo studente può farsi assistere da testimoni, studenti, genitori, docenti o personale scolastico, espressamente indicati.

ART. 21 La sospensione dalle lezioni, ad eccezione dei casi di recidiva dell’infrazione di particolare gravità, prevede, ove ritenuto opportuno, l’obbligo della frequenza.

ART. 22 Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale sarà data immediata comunicazione scritta alla famiglia dall’organo che ha erogato la sanzione.

ART. 23 Lo studente che si presenti alle attività scolastiche con un materiale e un abbigliamento non adatto o non in condizioni di svolgerle può essere, dal singolo docente o dal Dirigente Scolastico richiamato con annotazioni scritte, che hanno la funzione di segnalare l’anomalia e la recidiva.

ART. 24 Il danno provocato anonimamente e/o collettivamente all’ambiente scolastico (suppellettili, strumenti, materiale di consumo e strutture) è risarcito economicamente come segue:

a) se è rilevato nei singoli laboratori è riparato dalle classi che hanno frequentato i laboratori nelle 2 ore precedenti la rilevazione del danno, comprese le classi che svolgono attività pomeridiane;

b) se è rilevato nei corridoi e negli androni è riparato dalle classi abitualmente frequentanti gli spazi;

c) se è rilevato in strutture di uso collettivo degli studenti, è riparato da tutte le classi.

Se comporta l’alterazione o l’interruzione delle attività scolastiche sarà in ogni caso denunciato penalmente.

ART. 25 I comportamenti offensivi o violenti nei confronti di qualsiasi componente della scuola comporteranno in ogni caso:

a) l’esame dell’accaduto da parte di un organo disciplinare giudicante che commisurerà la sanzione;

b) un’analisi degli eventuali aspetti penali del comportamento;

c) le scuse dei responsabili nei confronti dell’offeso.

ART. 26

Sono oggetto di sanzioni disciplinari tutti i comportamenti in violazione delle norme comportamentali imposte dalla gestione dell’emergenza sanitaria di cui all’Integrazione del Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021. Dette sanzioni vanno commisurate alla gravità dell’accaduto e irrogate, così come previsto dal Regolamento di Disciplina degli studenti dell’Istituto o dalle forze dell’ordine in caso di reato grave, di cui all’art. 9 del Regolamento Byod.

Sono, altresì, sanzionabili i comportamenti conniventi o omertosi in merito a trasgressioni delle norme di convivenza nella scuola.

 

B. SANZIONI: Procedure e organi

ART. 27 I provvedimenti disciplinari consistono in:

a) Annotazione sul registro, ad opera dell’insegnante, nei casi di comportamenti scorretti non gravi, ma tali da recare turbamento allo svolgimento di un’attività didattica particolare.

b) Ammonizione, ad opera del dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia, in caso di comportamenti scorretti, non recidivi, ritenuti tuttavia non gravi, verso le componenti della scuola, compresi i compagni, o in caso di recidività nel mancato rispetto delle regole o nell’adozione di atteggiamenti che comportino interferenza con le attività didattiche (disturbo, abbigliamento non adatto o indecoroso).

c) Sospensione dalle attività scolastiche, con o senza obbligo di frequenza, ad opera del consiglio di classe, con motivazione scritta e comunicazione alla famiglia, in caso di comportamenti gravemente scorretti verso il personale della scuola e i compagni, ovvero dopo l’assegnazione di 3 note disciplinari sul registro relative a comportamenti scorretti e recidivi (fino a 5 giorni).

d) Sospensione dalle attività scolastiche, senza obbligo di frequenza, oltre 5 giorni e fino a 15, ad opera del consiglio dì classe, con motivazione scritta e comunicazione alla famiglia, in caso di reiterazione dei comportamenti trasgressivi di cui alle lettere precedenti, ovvero di comportamenti che turbino gravemente o impediscano sistematicamente il funzionamento delle attività ovvero di comportamenti che rappresentino un pericolo per la incolumità delle persone, ovvero di atti di bullismo e cyber-bullismo, di offesa alle persone, di violazione della privacy, di molestia, di intolleranza razziale, culturale o religiosa, di spaccio di sostanze stupefacenti, di offesa all’immagine della scuola e/o di danneggiamento delle sue strutture.

e) Allontanamento dalla comunità scolastica, da parte del Consiglio d’Istituto, per più di quindici giorni scolastici, in tutti i casi nei quali sia commesso un reato o vi sia reale pericolo per l’incolumità delle persone; ovvero per ragioni cautelari, in misura proporzionale alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo.

ART. 28 La sanzione superiore all’ammonizione comporta l’esclusione dello studente dalle visite d’istruzione, per un periodo commisurato alla gravità e alla frequenza delle mancanze.

ART. 29 Il Consiglio di Istituto può integrare, alle sanzioni di carattere disciplinare, sanzioni di carattere economico proporzionate alla gravità dei danni, al fine del risarcimento degli stessi.

 

C. ORGANISMI

ART. 30 Le sanzioni disciplinari sono erogate da organismi diversi in ragione delle circostanze e della loro gravità e rilevanza. Organi competenti in materia di sanzioni disciplinari sono:

• Il singolo Docente, anche se non titolare di insegnamento;

• Il Consiglio di Classe, in tutte le sue componenti;

• Il Dirigente scolastico;

• Il Consiglio di Istituto.

ART. 31 Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla scuola possono essere oggetto di ricorso ad un “Organo di Garanzia”. Tale organismo:

• ha durata annuale;

• è elettivo;

• è composto dai membri della Giunta Esecutiva e presieduto dal Dirigente

Scolastico

• le riunioni saranno regolarmente verbalizzate.

 

D. RICORSI E IMPUGNAZIONI

ART. 32 Per quanto attiene all’impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 sono finalizzate a garantire da un lato “il diritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia.

L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

 

PARTE III

MODALITA’ INGRESSO, USCITA E GIUSTIFICAZIONI ALUNNI

 

INGRESSI

ART. 33 L’ingresso a scuola è alle ore 8.00 per alcune classi e alle ore 8.30 per le rimanenti, così come da circolare. Solo in casi eccezionali è prevista una tolleranza di 10 minuti.

ART. 34 Dopo tale orario, gli alunni in ritardo dovranno attendere nell’atrio della sede centrale l’inizio della seconda ora per accedere alle rispettive classi con apposita autorizzazione.

ART. 35 L’ingresso posticipato di 30 minuti (entro le ore 8.30 o le ore 9.00) è consentito occasionalmente solo agli alunni che hanno ottenuto l’autorizzazione preventiva e temporanea dal Dirigente Scolastico, a seguito di presentazione di apposita domanda scritta e documentata dai genitori. L’autorizzazione deve essere trascritta sulla prima pagina del registro di classe e ha validità per tutto il tempo indicato dal Dirigente Scolastico. Se questi alunni si presenteranno a scuola dopo il ritardo consentito, dovranno attendere anch’essi l’inizio dell’ora successiva.

I ragazzi non possono né accedere, né sostare negli spazi scolastici al di fuori dell’orario scolastico, tranne che nelle ipotesi di cui all’art.4.

ART. 36 Nell’anno scolastico sono consentiti al massimo nove ritardi con ingresso in seconda ora (di norma, non più di uno al mese).

ART. 37 La registrazione dei ritardi spetta al docente presente nell’ora di ingresso dell’alunno in aula. Il ritardo deve essere registrato nell’apposito spazio relativo al giorno di lezione del registro di classe. Esauriti i nove ritardi, il Coordinatore avvertirà le famiglie della situazione.

ART. 38 L’alunno maggiorenne non sarà ammesso in classe dopo i nove ritardi.

ART. 39 L’alunno minorenne, per ogni ulteriore ritardo, sarà ammesso in classe e l’infrazione sarà registrata con una nota disciplinare. Il giorno seguente l’alunno dovrà essere accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci.

ART. 40 Il superamento dei limiti consentiti influirà sulla valutazione del comportamento.

ART. 41 In casi eccezionali, dietro richiesta preventiva dei genitori o dell’alunno maggiorenne, il Dirigente Scolastico può autorizzare l’ingresso posticipato entro le ore dieci per l’effettuazione di visite mediche e/o cure programmate certificate.

 

USCITE

ART. 42 Le uscite anticipate sono ammesse solo per motivi di salute o in caso di partecipazione ad eventi sportivi o artistici e, comunque, non prima delle ore 12, poiché influiscono negativamente sull’andamento didattico, e devono sempre essere giustificate con adeguata documentazione.

ART. 43 Ai fini di un sereno e produttivo svolgimento delle attività didattiche, di norma le uscite anticipate devono avvenire al cambio dell’ora.

ART. 44 Sarà autorizzata una sola uscita anticipata al mese. La richiesta di uscita deve essere presentata all’inizio della mattinata sul libretto delle giustificazioni, negli appositi spazi.

ART. 45 L’uscita anticipata deve essere sempre autorizzata da Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Subito dopo deve essere registrata dall’insegnante presente in classe nell’apposito spazio relativo al giorno di lezione del registro di classe.

ART. 46 Gli alunni minorenni possono usufruire di uscite anticipate solo se prelevati dai genitori o da chi ne fa le veci. In caso di malessere, tutti gli alunni, anche quelli maggiorenni, dovranno essere prelevati dai genitori o da persone da loro delegate o, ove ciò non sia possibile, da personale sanitario specializzato nelle emergenze (118).

ART. 47 I genitori possono depositare in segreteria, all’inizio dell’anno scolastico, una delega verso persona di loro fiducia, in caso di necessità di uscita anticipata dei propri figli.

ART. 48 In caso di emergenza, gli alunni potranno essere prelevati da altra persona autorizzata dal genitore tramite invio di fax alla Scuola, contenente le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del genitore e della persona delegata, che lo presenterà al Dirigente Scolastico.

Nell’ipotesi l’emergenza nasca da sintomatologia compatibile con il Covid 19, il genitore è sollecitato ad una maggiore tempestività così come specificato nel Patto di Corresponsabilità integrato per l’anno scolastico 2020/2021.

ART. 49 Superate tre uscite anticipate, verranno informate le famiglie anche degli alunni maggiorenni, in quanto il numero elevato di assenze nelle ultime ore di lezione sarà elemento di valutazione del Consiglio di Classe per quanto riguarda la partecipazione dell’alunno alla vita scolastica.

ART. 50 Non sono ammesse richieste telefoniche di uscite.

ART. 51 Non sono consentite uscite anticipate a partire dal mese di maggio di ciascun anno scolastico. Casi eccezionali saranno autorizzati dal Dirigente Scolastico solo dietro presentazione di adeguata documentazione.

ART. 52 Il superamento dei limiti consentiti, sia per le entrate che per le uscite, verrà annotato sul registro di classe e influirà sulla valutazione del comportamento.

ART. 53 Gli alunni possono uscire anticipatamente in caso di necessità da parte della scuola (assenza docente, improvvisa interruzione di pubblici servizi ecc.) se la scuola è in possesso dell’autorizzazione preventiva della famiglia (rilasciata sul modulo allegato all’inizio di ogni anno scolastico) ed eventualmente previa comunicazione agli alunni nel giorno precedente con annotazione sul registro di classe.

ART. 54 Gli alunni possono partecipare alle uscite didattiche previa comunicazione del docente accompagnatore e autorizzazione preventiva della famiglia a partecipare alle suddette attività.

 

ASSENZE

ART. 55 Assenze e ritardi devono essere giustificati tempestivamente sul registro elettronico, che i genitori controlleranno sistematicamente. Essi sono invitati in proposito a non condividere con i propri figli il pin aggiuntivo, così come meglio specificato nell’integrazione al patto di corresponsabilità per l’anno scolastico 2020/2021.

In caso di mancata giustificazione, dopo due giorni, l’alunno deve giustificare in vicepresidenza, altrimenti, il giorno successivo, sarà ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore. Laddove i genitori non si presentino, saranno convocati con urgenza dal DS.

ART. 56 Si ricorda che il limite massimo delle ore di assenza previsto per l’ammissione allo scrutinio finale di norma è di 223 per il biennio e di 248 per il triennio.

ART. 57 Di norma, in caso di assenze superiori a 5 giorni, non è più necessario presentare il certificato medico per il rientro a scuola. Il certificato è previsto solo quando si renda necessario adottare misure di profilassi a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

In particolare, nei casi di avvenuta guarigione clinica da Covid-19 la riammissione in comunità deve essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno dell’istituto e della carta dei servizi della scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate dal Consiglio d’Istituto.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito e affisso all’albo della scuola.


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